Statuto

Le ruote di una bici
sono come le lancette di un orologio:
girano lentamente
ma possono andare molto lontano
rotolando verso il futuro senza fretta.

Enrico Caracciolo

STATUTO

Qui di seguito lo Statuto dell’associazione approvato il 7 aprile 2019 (cliccando sui singoli articoli si possono leggerne i dettagli). La versione PDF è scaricabile QUI.

ART. 01 – (Denominazione e sede)

1. E’ costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata: < Amici della bici di Rovigo – FIAB APS >, in forma di associazione non riconosciuta, con sede in Corso del popolo 272 nel Comune di Rovigo.
2. La variazione della sede sociale non comporta la variazione dello statuto, fatto salvo la comunicazione agli organi e agli uffici competenti.
3. L’associazione aderisce alla FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ONLUS e, tramite questa, all’European Cyclists’ Federation, ECF.

ART. 02 – (Scopi e finalità)

1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L’associazione, s’ispira ai principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza; la sua  struttura è democratica.
3. L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate volontariamente e gratuitamente dai propri associati.
4. Gli scopi dell’Associazione sono:
a. la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente proponendo, sostenendo e realizzando politiche per la mobilità sostenibile.
b. la tutela degli utenti deboli della strada: ciclisti, pedoni, bambini, anziani e disabili che si propone di rappresentare a livello locale.
c. la prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza stradale in particolare fra le giovani generazioni.
d. tutelare la salute e la sicurezza pubblica valorizzando e promuovendo l’ambiente urbano, extraurbano e naturale rendendolo più fruibile e vivibile per i cittadini con soluzioni e accorgimenti ad hoc per minori, giovani, anziani, disabili, ecc.;
e. ridurre la congestione del traffico urbano e quindi i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;
f. combattere il riscaldamento globale, diminuendo l’emissione di CO2 e favorendo il risparmio energetico nella provincia di Rovigo.

ART. 03 – (Attività)

1. L’associazione si prefigge di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere di cui al comma 1 del medesimo articolo:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. L’associazione svolge le attività indicate mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
a) Promozione culturale e concreta la pratica dell’uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, compatto, ecologico, economico, silenzioso, sociale e salutare;
b) Elaborazione, autonoma o in collaborazione con enti pubblici e privati, di attività, progetti, studi, ricerche e piani di fattibilità di percorsi ciclabili e ciclovie, di provvedimenti utili a potenziare la mobilità ciclistica, a migliorare la sicurezza stradale, a risolvere le problematiche legate alla mobilità individuale, collettiva e turistica;
c) Sollecitazione di provvedimenti (anche attraverso azioni di critica e manifestazioni) per la moderazione del traffico urbano, di tutela e d’incremento del verde pubblico, della qualità dell’ambiente urbano, dell’intermodalità tra bicicletta e mezzi di trasporto collettivo (in particolare con proposte per il miglioramento del trasporto ferroviario);
d) Organizzazione di progetti educativi scolastici, attività culturali, di educazione ambientale, stradale e alla mobilità sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado;
e) Promozione dell’uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l’organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
f) Organizzazione di convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produzione di strumenti audiovisivi e multimediali, o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione;
g) Promozione di realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
h) Edizione e pubblicazione di pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell’associazione;
i) Rifacendosi ai principi di cui all’articolo 2, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell’ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.
l) Può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo;
m) Realizza attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.
3. L’associazione di promozione sociale potrà:
a) attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;
b) ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;
c) favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell’acquisto di materiali e beni collegati all’attività istituzionale.

ART. 04 – (Soci)

1. Sono ammesse all’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. L’associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette persone fisiche.
2. L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. Il richiedente può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione. L’ammissione come associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
3. La quota d’iscrizione è annualmente stabilita dall’Assemblea.
4. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 05 – (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati maggiorenni dell’organizzazione hanno il diritto di:
• esprimere il proprio voto, eleggere gli organi sociali e essere eletti negli stessi;
• approvare e modificare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
• essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
• votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico–finanziario, consultare i verbali e i libri sociali;
• denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
e il dovere di:
• rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
• versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti in ragione delle disponibilità personali ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. All’associato volontario possono soltanto essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 06 – (Recesso e esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
4. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 07 – (Organi sociali)

Gli organi dell’associazione sono:
• Assemblea dei soci,
• Consiglio Direttivo,
• Presidente,
• Organo di controllo, se obbligatorio,
• Organo di revisione legale dei conti, se obbligatorio.

ART. 08 – (Assemblea)

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 09 – (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:
• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
• approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale da redigere qualora ne derivi l’obbligo ai sensi dell’art. 18;
• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
• nomina l’organo di controllo secondo le previsioni dell’art. 30 del D.Lgs. 117/17;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sull’esclusione degli associati;
• delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

ART. 10 – (Validità assemblee)

1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
5. L’assemblea straordinaria scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3⁄4 dei soci.

ART. 11 – (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari fra cinque e nove membri, eletti ogni anno dall’assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
– amministra l’associazione,
– attua le deliberazioni dell’assemblea,
– predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
– predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
– stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
– cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
– è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
– accoglie o rigetta l’ammissione degli associati.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 – (Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentate dell’associazione.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo e dura in carica un anno; decade con il Consiglio diretto.
3. Il Presidente convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 – (Organo di Controllo)

1. L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. L’organo di controllo:
• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
3. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 – (Organo di revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da revisori contabili iscritti al relativo registro.

ART. 15 – (Gratuità delle cariche)

Le cariche degli organi sociali, con esclusione dell’organo di controllo, sono gratuite.

ART. 16 – (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
• quote associative;
• contributi pubblici e privati;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rendite patrimoniali;
• attività di raccolta fondi;
• rimborsi da convenzioni;
• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l’associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 17 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18 – (Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio consuntivo viene depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. Il Consiglio Direttivo predispone anche il conto preventivo che contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

ART. 19 – (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 – (Personale retribuito)

1. L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 21 – (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 10. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 24 – (Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 25 – (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 3, 16, 17 e 22), incompatibili con la qualifica di ONLUS, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Runts. Finché l’associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all’Anagrafe delle ONLUS deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
– svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
– di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
L’associazione ha inoltre l’obbligo di:
– impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
– di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L’associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.